ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DI DOTTORE FORESTALE
LEGGE 7 GENNAIO 1976, n. 3
Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.
LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n. 152
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

Come modificata dal DPR 8 luglio 2005, n. 169 - Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.
DECRETO 30 aprile 1981 Nr. 350
DECRETO 5 giugno 2001, Nr. 328
DECRETO 8 luglio 2005 Nr. 169
 
Titolo I

Disposizioni Generali

Art. 1 - Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale

1) I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui all' articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell' articolo 3.
2) Possono accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria.

Art. 2 - Attività professionale

Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione dei suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela dei paesaggio ed all'assestamento forestale;
d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità, ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, della legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe dei Ministero dei lavori pubblici;
e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;
g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei prodotti; l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela dei suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia il catasto rustico che per il catasto urbano;
n) la valutazione per la liquidazione degli usi civili e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;
o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse; p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ad ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione dei territorio rurale, agricolo e forestale;
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per le sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti dei patrimonio agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione ed il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 dei medesimo regio decreto n. 274 dei 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 delle legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.
2) I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.
3) Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.
4) L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

Art. 3 - Esercizio della libera professione

1) Presso ciascun ordine provinciale di cui all'articolo 9 é istituito l'albo dei dottori agronomi e forestali.
2) Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 é obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo.
3) I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all'albo.
4) I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere iscritti all'albo. Nei casi in cui secondo gli ordinamenti loro applicabili, é vietato di norma l'esercizio della libera professione, l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.
5) Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano le attività professionali di cui all'articolo 2.
6) Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 4 - Obbligo del segreto professionale

L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attività.

Art. 5 - Vigilanza sull'esercizio della professione

L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali é posto sotto la vigilanza dei Ministero di Grazia e Giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.
Il Ministero di Grazia e Giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.

Art. 6 - Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche

Gli incarichi relativi all'attività professionale sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi.
Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

Art. 7 - Riscossione dei contributi

Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della presente legge, i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.
L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'ordine locale ed al consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

Art. 8 - Personale del consiglio nazionale e dei consigli degli ordini

Il consiglio dell'Ordine Nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento.

Titolo II

ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
E FEDERAZIONI REGIONALI DEGLI ORDINI

Art. 9 - Circoscrizioni territoriali

L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni Provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti. Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro ordine viciniore fissato dal consiglio nazionale.

Art. 10 - Composizione del consiglio dell'ordine

Commi 1 e 2 abrogati ai sensi dell'art. 10.2 del D.P.R. 08/07/05, n.169
La maggioranza dei componenti dei consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.
Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 11 - Cariche del consiglio - Validità delle sedute

Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.
Quando il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.
Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.

Art. 12 - Attribuzioni del Presidente

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

Art. 13 - Attribuzioni del Cosniglio

Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
b) vigila per la tutela dei titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;
d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;
e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
g) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;
i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;
m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;
n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.
Le delibere dei consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto dei presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.

Art. 14 - Decadenza della carica di membro del consiglio.
Sostituzione

Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalita' di cui al citato art. 19. I componenti cosi' eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.
Comma 3 abrogato ai sensi dell’art. 10.2 del D.P.R. 08/07/05, n.169.

Art. 15 - Scioglimento del Consiglio

Il consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.
In caso di scioglimento, le funzioni dei consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data dei provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione dei nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.
Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto dei Ministro per la Grazia e Giustizia, sentito il parere dei consiglio nazionale.
Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo un segretario e - se nel caso - un comitato di non meno di due o di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16 - Assemblea ordinaria degli iscritti

L'assemblea è convocata dal presidente.
Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima con qualsiasi numero di intervenuti.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17 - Assemblea per l'approvazione dei conti

L'assemblea degli iscritti nell'albo per l'approvazione dei conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 18 - Assemblea straordinaria

Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno nonchè ogni volta che lo deliberi il consiglio o, quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo.
Nei casi suddetti il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa è convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto nell'albo.

Art. 19 - Assemblea per l'elezione del consiglio

Commi da 1 a 8 abrogati ai sensi dell’art. 10.2 del D.P.R. 08/07/05, n.169.
9) Contro i risultati dell'elezione ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi dei terzo comma dell'articolo 54.

Art. 20 - Costituzione di nuovi ordini

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, qualora il consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

Art. 21 - Fusioni di ordini

Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro per la Grazia e Giustizia può disporre la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio nazionale.

Art. 21 bis - Federazione regionale degli ordini

1) In ogni regione è costituita la federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, con sede nei capoluogo.
2) Nelle regioni con meno di tre ordini provinciali è consentito il raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle regioni viciniori. Solo in questo caso è consentita la costituzione di federazioni interregionali, cui si applicano le norme che regolano le federazioni regionali. Le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il maggior numero di ordini.
3) Sono organi della federazione l'assemblea, il consiglio e il presidente.
4) L'assemblea è composta dai componenti dei consigli degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di componente il consiglio dell'ordine e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica.
5) Il consiglio è composto dai presidenti degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di presidente dell'ordine provinciale e vengono automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico. In caso di necessità, i presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il vicepresidente dell'ordine o, in caso di impossibilità di questi, altro consigliere dell'ordine.
6) Il presidente è nominato dal consiglio nel suo seno. In caso di impedimento, è sostituito dal più anziano per iscrizione all'albo dei consiglieri della federazione in carica. Il presidente resta in carica due anni, semprechè mantenga la qualità di componente il consiglio, ed è rieleggibile.

Art. 21 ter - Funzioni della federazione regionale

1) La federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha le seguenti funzioni:
a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
b) svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le questioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;
c) assume iniziative, con funzione di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;
e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini, sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;
f) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;
g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione.

Art. 21 quater - Funzioni degli organi della federazione regionale

1) E' di competenza dell'assemblea della federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della federazione;
b) fissare le direttive generali per l'attività della federazione;
c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.
2) L'assemblea è convocata in via ordinaria nella seconda metà di febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione dei consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine dei giorno, un numero di componenti l'assemblea non inferiore a un terzo.
3) L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno un'ora dopo, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
4) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi.
5) Ogni componente dispone di un voto.
6) Ciascun componente può farsi sostituire da altro componente l'assemblea mediante delega scritta, non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe.
7) Il consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) elegge nel suo seno il presidente;
b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e i criteri di riparto;
c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
d) delibera sull'organizzazione della federazione e dei suoi uffici nonchè sull'assunzione dei personale;
e) in generale provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali della federazione, essendo all'uopo investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
8) Le riunioni dei consiglio della federazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.
9) Il presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre, presiede le riunioni dei consiglio e dell'assemblea.
10) Il presidente è inoltre tenuto a convocare il consiglio entro quindici giorni dalla data in cui ne abbia fatta richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Titolo III

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 22 - Ordine nazionale

Gli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico ordine nazionale.

Art. 23 - Consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Comma modificato ai sensi dell'art. 10.2 del D.P.R. 08/07/05, n.169.
Commi 2 e 3 abrogati ai sensi dell'art. 10.2 del D.P.R. 08/07/05, n.169.

Art. 24 - Cariche del consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario. Quando il presidente ed il vice presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 25 - Attribuzioni del presidente dei consiglio dell'ordine nazionale

Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.
Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Art. 26 - Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la Grazia e Giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;
d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;
e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;
f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura dei contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;
h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi.

Art. 27 - Elezione del consiglio dell'ordine nazionale

Commi 1 a 4 abrogati ai sensi dell'art. 10.2 del D.P.R. 08/07/05, n.169.
Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per la Grazia e Giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.

Art. 28 - Incompatibilità

Commi 1 a 4 abrogati ai sensi dell'art. 10.2 del D.P.R. 08/07/05, n.169.

Art. 29 - Comunicazione delle decisioni

Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonché al Ministero di Grazia e Giustizia.

Titolo IV

ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

Art. 30 - Contenuto dell'albo e suoi effetti

L'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto in più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero nell'albo.
L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

Art. 31 - Requisiti per l'iscrizione nell'albo

Per essere iscritti nell'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) essere di specchiata condotta morale;
d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale;
e) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti;
f) precisare il proprio stato giuridico professionale. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.

Art. 32 - Iscrizione - Rigetto della domanda

Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la deliberazione adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, è motivata.
Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 26, al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.
Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio.

Art. 33 - Divieto di iscrizioni in più albi - Variazioni dello stato giuridico-professionale - Trasferimenti

Non è consentita l'iscrizione in più albi provinciali dei dottori agronomi e forestali.
Nel caso di variazione dello stato giuridico professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni. Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.
Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo.

Art. 34 - Cancellazione - Sospensione per morosità

Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta dei procuratore della Repubblica presso il tribunale quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del primo comma dell'articolo 31.
L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, lettere m), essere sospeso.
La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.
Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Art. 35 - Reiscrizione

Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione.
Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

Art. 36 - Comunicazioni delle deliberazioni del consiglio

Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello dei distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonché al Ministero di Grazia e Giustizia.

Titolo V

SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTI

Art. 37 - Responsabilità disciplinare

Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente titolo.

Art. 38 - Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
d) la radiazione.

Art. 39 - Avvertimento

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente dei consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Entro dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 40 - Censura

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale.
La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.

Art. 41 - Sospensione dall'esercizio professionale

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato.
Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:
a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2, 3 del codice penale;
c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 dei codice penale.
Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.
Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.

Art. 42 - Radiazione

La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.
Importano di diritto la radiazione dall'albo:
a) la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;
b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;
c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Art. 43 - Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale

Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Art. 44 - Fatti costituenti reato

Se nei fatti oggetto dei procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

Art. 45 - Prescrizione

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.
Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 dei codice penale.

Art. 46 - Competenza

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.
Se l'incolpato è membro dei consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio dell'ordine dei capoluogo dei distretto della corte di appello.
Se l'incolpato è membro dei consiglio dell'ordine dei capoluogo dei distretto della corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.

Art. 47 - Apertura del procedimento disciplinare

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.
Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta dei procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.
Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio.
Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

Art. 48 - Svolgimento dei procedimento disciplinare

Il presidente nomina, tra i membri dei consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.
Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti. Comma modificato ai sensi dell'art. 10.2 del D.P.R. 08/07/05, n.1695, n.169.
Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva nè dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisone dei consiglio.
Il proscioglimento è pronunciato con la formula "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

Art. 49 - Notificazione delle decisioni

Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 50 - Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine

L'astensione e la ricusazione dei membri dei consiglio dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice
di procedura civile, in quanto applicabili.
Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.
Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente dei consiglio ne dà notizia al consiglio nazionale, che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli atti.
Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 51 - Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale

L'astensione e la ricusazione dei membri dei consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 dei codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio nazionale.
Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente dei consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri dei consiglio dell'ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

Art. 52 - Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione

Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinare provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.

Art. 53 - Reiscrizione dei radiati

Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reiscritti purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.
Alla reiscrizione dei radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.
Il radiato reiscritto nell'albo acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

Titolo VI

IMPUGNAZIONI

Art. 54 - Ricorsi avverso le decisioni dei consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare

Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.
Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.
In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale.
Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato.
Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 52, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

Art. 55 - Poteri del consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia dei provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.
In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Art. 56. - Irricevibilità del ricorso

E' irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.
Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta dei versamento della tassa prevista dall'articolo I del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.
In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

Art. 57. - Decisione del ricorso

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione dei giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 48, secondo comma.
La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale dei circondario ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato.

Art. 58 - Ricorso contro le decisioni dei consiglio dell'ordine nazionale

Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia d'iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, nonchè in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata.
La sentenza dei tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.
Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da un dottore agronomo e da un dottore forestale.
Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, e per ciascuna corte di appello ogni triennio sono nominati dal consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte d'appello dei distretto, quattro dottori agronomi e quattro dottori forestali , due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'ordine aventi sede nel distretto che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e di incensurata condotta, ed abbiano un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.
Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

Titolo VII

ONORARI, INDENNITA' E SPESE

Art. 59* - Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese

Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro per la Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste.

* = articolo abrogato ai sensi dei commi 1-4 dell'art. 9, D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Art. 60 - Restituzione di atti e documenti

Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.
Sul reclamo del committente il presidente dei consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione dei consiglio dell'ordine che ha facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 - Già abilitati all'esercizio professionale

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie e di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.

Art. 62 - Abrogazione di norme anteriori in contrasto

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, compresa l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali.

Art. 63 - Regolamento di esecuzione

Il Governo della repubblica, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge provvede all'emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

NOTE
AVVERTENZA
II testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2, L 3/76
- II comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 90/1990. (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) prevede che: "Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzione destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto".
- II testo degli articoli 17 e 18 della legge n. 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) è il seguente:
Art. 17 (Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti).
- Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
- Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
- II progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
- Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
- La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.
- L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.
Art. 18 (Autorizzazione per I'inizio dei lavori).
- Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.
- Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.
- L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.
- Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.
- I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze".
Il R.D. n. 27 /1929 approva il regolamento per la professione di geometra. Si trascrive il testo degli articoli 16 e 19 del regolamento:
Art. 16 - L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:
a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini, operazioni catastali ed estimi relativi;
b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e divisione di fondi rustici;
d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a colture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. è fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessati di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;
g) stima di scorte morte, operazioni e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costruzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. è fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessati di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie, in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici".
Art. 19 - La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie.
La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera p) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente".
II testo dell'art. 1 delle norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, approvate con R.D. n. 2229/1939, è il seguente:
- Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilita possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni.
- Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire l'opera, sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazione.
- Per queste opere è prescritto l'impiego esclusivo del cemento, rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio dei lavori".
La legge n. 1086/1971 reca: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica". Si trascrive il testo dei relativi articoli 1 e 2:
Art. 1 (Disposizioni generali)
- Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.
- Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente I'effetto statico voluto.
- Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
- La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilita e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità".
Art. 2 (Progettazione, direzione ed esecuzione)
- La costruzione delle opere di cui all'art. 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
- L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
- Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo art. 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato".

DPR 30 aprile 1981, n. 350

Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
(Gazzetta Ufficiale, 9 luglio 1981, n. 187)

Modificato dal DPR 169/05

Articolo unico

Articolo unico. - É approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

REGOLAMENTO

Titolo 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Pubblici dipendenti iscritti nell'albo con annotazione a margine

I dottori agronomi ed i dottori forestali impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia di norma vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto - ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - possono iscriversi all'albo con annotazione a margine, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine consegna all'interessato il timbro professionale che deve essere restituito all'espletamento dell'incarico stesso.

Articolo 2. Pubblici dipendenti iscritti nell'albo senza annotazione a margine

I professionisti di cui all'articolo precedente, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia invece consentito l'esercizio della libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine la relativa dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza: tale dichiarazione è conservata nei rispettivi fascicoli personali e deve essere rinnovata entro sessanta giorni dalla sua eventuale scadenza. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, della dichiarazione di cui al primo comma, il consiglio dell'ordine, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, invita l'interessato a provvedere al più presto e, comunque, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'invito stesso. Trascorso inutilmente detto termine, il consiglio dispone l'apposizione a margine del nominativo del professionista, dell'annotazione di cui Art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, dandone comunicazione all'interessato ed invitandolo a restituire, immediatamente, il timbro professionale.

Titolo II
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Articolo 3. Assemblea degli iscritti

L'assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e delle materie da trattare. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale. Il presidente del consiglio dell'ordine, ove il numero degli iscritti sia superiore a trecento, può disporre che della convocazione di cui al comma precedente sia data notizia mediante pubblicazione in un giornale locale una prima volta almeno dieci giorni ed una seconda volta almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea. In tal caso la pubblicazione tiene luogo dell'avviso di cui al comma che precede. Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio. Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal vice presidente e qualora anche quest'ultimo ne sia impedito o sia assente, dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo, ovvero - in caso di pari anzianità - dal più anziano di età. Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice. L'assemblea delibera, su richiesta di almeno la metà dei presenti, a scrutinio segreto. Il processo verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.

Articolo 4. Assemblea per l'approvazione dei conti

L'assemblea degli iscritti per l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno ed i relativi documenti debbono essere depositati presso gli ordini almeno quindici giorni prima con facoltà per gli iscritti di prenderne visione.

Articolo 5. Abrogato

Articolo 6. Seggio elettorale

Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie fra gli elettori presenti due scrutatori supplenti.

Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine designato dal presidente.

Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Articolo 7. Votazione

Le schede, predisposte in un unico modello dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del seggio in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente prima dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a ciascun elettore al momento della votazione.

Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato.

Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché delle schede non ancora utilizzate.

Articolo 8. Abrogato

Articolo 9. Scrutinio

Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.

Articolo 10. Riunione del consiglio dell'ordine per la elezione delle cariche

Il presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista dall'Art. 15 della legge, il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche. La riunione del consiglio è presieduta dal membro più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età. Alla riunione si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 11, secondo, terzo e quarto comma.

Articolo 11. Riunioni del consiglio dell'ordine

Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi. Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Il verbale di ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed è sottoscritto da entrambi.

Articolo 12. Elezioni dei consigli degli ordini di nuova costituzione

Il commissario straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione dell'albo, lo trasmette al Ministro di grazia e giustizia, il quale - verificata la sussistenza del numero di iscritti necessario per la costituzione del nuovo ordine - incarica lo stesso commissario di indire l'assemblea per l'elezione del consiglio. Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso designato, iscritto nell'albo.

Articolo 13. Fusioni di ordini

La fusione di due o più ordini di provincie viciniori è disposta dal Ministro di grazia e giustizia su parere del consiglio dell'Ordine nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero di iscritti. I presidenti degli ordini provinciali interessati trasmettono, entro trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di nuova costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli iscritti, nonché gli archivi degli ordini medesimi. Nei venti giorni successivi il presidente del consiglio dell'ordine designato convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che si svolgerà con le modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9. Entro sei mesi dalla sua elezione, il nuovo consiglio provvede alla pubblicazione del nuovo albo ed alla sostituzione delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti.

Articolo 14. Riunioni e convegni

Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge il consiglio dell'ordine può promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti la categoria.

Titolo III
CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Articolo 15. Abrogato

Articolo 16. Riunioni del consiglio dell'Ordine nazionale

Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato ed, in ogni altra materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Articolo 17. Riunioni e convegni

Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'Ordine nazionale coordina le iniziative dei consigli dell'ordine previste art. 14 del presente regolamento, può organizzare riunioni, convegni e congressi a livello nazionale, e può disporre la partecipazione di propri rappresentanti a riunioni internazionali interessanti la categoria.

Titolo IV
ISCRIZIONE NELL’ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

Articolo 18. Requisiti per l'iscrizione nell'albo

La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta bollata, è diretta al consiglio dell'ordine, e va corredata dei seguenti documenti: 1) certificato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale, o sua copia autentica: 2) certificato penale generale; 3) certificato di residenza; 4) dichiarazione concernente lo stato giuridico professionale; 5) ricevuta del versamento effettuato presso la segreteria dell'ordine della tassa di iscrizione fissata dal consiglio dell'ordine. 6) ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. L'aspirante che non sia cittadino italiano, in luogo del certificato di cui al precedente n. 1), deve produrre attestazione del Ministero degli affari esteri, comprovante l'esistenza del trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza. Gli impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione sono esonerati dalla presentazione del certificato penale.

Articolo 19. Divieto di iscrizione in più albi - Trasferimenti

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali. In caso di cambiamento di residenza l'iscritto è tenuto a chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo dell'ordine provinciale competente, dandone comunicazione con lettera raccomandata al consiglio dell'ordine di appartenenza entro il termine di sessanta giorni. Alla domanda di trasferimento dell'iscrizione va allegata una dichiarazione dell'ordine di appartenenza, attestante l'assenza delle circostanze indicate Art. 33, ultimo comma, della legge. In caso di accoglimento della domanda, l'interessato è tenuto a corrispondere la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio dell'ordine nel cui albo viene trasferito: nel nuovo albo è conservata l'anzianità risultante dall'albo di provenienza. Il consiglio dell'ordine di provenienza è tenuto a trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.

Articolo 20. Reiscrizione

Per ottenere la reiscrizione all'albo l'interessato - oltre a comprovare la cessazione della causa che ne aveva determinato la cancellazione - deve dimostrare di essere tuttora in possesso degli altri requisiti prescritti per l'iscrizione e produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 18, primo comma.

Articolo 21. Tessera di riconoscimento

Il presidente del consiglio dell'ordine, a spese dell'iscritto nell'albo, gli rilascia una tessera di riconoscimento, con l'indicazione della sua situazione giuridico-professionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3. La tessera munita di fotografia recante il timbro a secco del consiglio dell'ordine, è firmata dal presidente e dal segretario del consiglio ed indica il numero d'ordine di iscrizione del titolare. Nel caso di trasferimento per cambio di residenza, il presidente del consiglio dell'ordine presso il quale il professionista ha ottenuto il trasferimento rilascia all'interessato una nuova tessera di riconoscimento: il professionista è tenuto a restituire all'ordine di provenienza, nel più breve termine, la tessera precedentemente rilasciatagli.

Articolo 22. Timbro professionale

Il consiglio dell'ordine rilascia all'iscritto nell'albo che ne faccia richiesta, ed a spese del medesimo, un timbro recante la denominazione dell'ordine nonché il cognome, il nome ed il numero d'ordine di iscrizione dell'interessato. Per il professionista iscritto all'albo con annotazione a margine, il timbro viene consegnato all'interessato secondo le modalità stabilite Art. 1. Nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto deve restituire il timbro rilasciatogli dall'ordine di provenienza e può richiederne un altro all'ordine presso cui è trasferito.

Titolo V
SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Articolo 23. Sospensione dall'esercizio professionale

La sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale comporta la restituzione al consiglio dell'ordine della tessera di riconoscimento e del timbro professionale per tutta la durata di esecuzione della sanzione. Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla restituzione di cui al comma precedente, il consiglio dell'ordine lo invita, con lettera raccomandata, a provvedere al più presto: trascorsi inutilmente quindici giorni, il consiglio dell'ordine ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine e per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.

Articolo 24. Radiazione

La radiazione dall'albo dell'iscritto comporta la restituzione al consiglio della tessera di riconoscimento e del timbro professionale. Si applica la disposizione di cui al secondo comma del precedente Art. 23.

Articolo 25. Invito a comparire

L'invito a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine è comunicato all'interessato almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per la comparizione e deve contenere: 1) le generalità dell'incolpato; 2) la menzione circostanziata degli addebiti; 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'incolpato, sarà proceduto in sua assenza; 4) il termine, non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione dell'invito, entro il quale l'interessato potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memoria e documenti; 5) la data e la sottoscrizione del presidente.

Titolo VI
IMPUGNAZIONI

Articolo 26. Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare

Il ricorso al consiglio dell'Ordine nazionale è presentato o notificato nel termine prescritto Art. 54 della legge al consiglio dell'ordine competente; se ricorrente è il professionista, all'originale in bollo del ricorso sono allegate due copie in carta libera. Il segretario del consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e lo trasmette senza indugio in copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, se ricorrente è il professionista, ovvero al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica. Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:

a)      della indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della elezione cui si riferisce e, se del caso, della proclamazione del risultato elettorale;

b)      dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento. Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita Art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 26, e successive modificazioni, e contiene l'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio dell'Ordine nazionale. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'Ordine nazionale. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio dell'ordine per un periodo non inferiore a trenta giorni nel quale il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è consentita la proposizione di motivi aggiunti. Il consiglio dell'ordine, decorsi i termini di cui al comma precedente, trasmette nei quindici giorni successivi, al consiglio dell'Ordine nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma e alle proprie conclusioni, nonché il fascicolo degli atti con le deduzioni e i documenti. Il consiglio dell'Ordine nazionale, ricevuti dal consiglio dell'ordine il ricorso e gli atti relativi, comunica entro otto giorni al ricorrente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del consiglio dell'ordine, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue repliche.

Articolo 27. Trattazione del ricorso

Decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale nomina entro trenta giorni il relatore e fissa la seduta di trattazione per una data compresa nei trenta giorni successivi. Il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale, prima della nomina del relatore, può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritiene opportune. In tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.

Articolo 28. Verbale delle sedute

Il verbale delle sedute del consiglio dell'Ordine nazionale, redatto dal segretario, è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso e contiene:

a)      il giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo la seduta;

b)      il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

c)       l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d)      i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

Articolo 29. Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale

Qualora nell'albo di un ordine non risultino iscritti dottori forestali aventi i requisiti richiesti dal quarto comma dell'art. 58 della legge, oppure risultino in numero insufficiente per la integrazione dei collegi giudicanti del tribunale e della corte d'appello, il Consiglio superiore della magistratura, o per sua delega, il presidente della corte d'appello del distretto sceglie dottori forestali tra gli iscritti negli albi di altri ordini dello stesso distretto o di altri distretti viciniori.

Titolo VII
ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

Articolo 30. Controversie

Il consiglio dell'ordine, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali svolte dagli iscritti, ha la facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31. Notificazioni e comunicazioni

Salvo che non sia altrimenti disposto le comunicazioni prescritte dal presente regolamento sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'ordine per un periodo di novanta giorni, salvo quanto prescritto dal quarto comma dell'art. 26. Le notificazioni sono eseguite, anche per mezzo del servizio postale, da un ufficiale giudiziario su richiesta della segreteria del consiglio dell'ordine.

Articolo 32. Formazione del nuovo albo

Per la formazione del nuovo albo ai sensi degli articoli 3, 30 e 31 della legge, il consiglio dell'ordine è tenuto a richiedere a ciascun iscritto dichiarazione attestante il proprio stato giuridico professionale. La richiesta viene effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed, in mancanza di risposta entro i sessanta giorni dalla data del ricevimento, il consiglio dell'ordine dispone d'ufficio la cancellazione dell'iscritto dall'albo, dandone comunicazione con lo stesso mezzo all'interessato. L'iscritto cancellato dall'albo potrà chiedere la reiscrizione, ai sensi dell'art. 35 della legge.

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001)

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

… omissis …

 

EMANA

il seguente regolamento:

 

TITOLO I

Norme generali

 

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

 

ARTICOLO 2

Istituzione di sezioni negli albi professionali

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti sezioni:

a)     sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

b)     sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

3. L’iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto alla sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

 

ARTICOLO 3

Istituzione di settori negli albi professionali

1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

2. Ove previsto dalla disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui si intende accedere.

5. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad esse specificatamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

 

ARTICOLO 4

Norme organizzative generali

1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1 comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all’articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla Sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla Sezione A.

2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n.4 e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

 

ARTICOLO 5

Esami di Stato

1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.

2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali.

3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.

4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame. 

 

ARTICOLO 6

Tirocinio

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto del ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

 

ARTICOLO 7

Valore delle classi di laurea

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale al fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

 

ARTICOLO 8

Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

 

TITOLO II

DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI

 

CAPO I

ATTIVITA’ PROFESSIONALI

ARTICOLO 9

Attività professionali

1. L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

 

CAPO II

PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

 

ARTICOLO 10

Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.

3. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:

a) agronomo e forestale;

b) zoonomo;

c) biotecnologico agrario.

4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agronomo e forestale iunior;

b) zoonomo;

c) biotecnologo agrario.

5. L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali è accompagnata rispettivamente dalle dizioni <Sezione A - dottori agronomi e dottori forestali> e <Sezione B - agronomi e forestali iuniores>, <Sezione B - zoonomi>, <Sezione B - biotecnologi agrari>.

 

ARTICOLO 11

Attività professionali

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate ai commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;

b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;

c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;

d) le attività estimative relative alle materie di competenza;

e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;

f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;

g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;

h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale;

i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali;

b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale;

c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura;

d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali;

e) la certificazione del benessere animale;

f) la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;

g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario;

h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi.

4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività: 

a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;

b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (Ogm) nelle filiere agroalimentari;

c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;

d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale;

e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali;

f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;

g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;

h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;

i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.

 

ARTICOLO 12

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a)     classe 3/S - Architettura del paesaggio;

b)     classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

c)      classe 7/S - Biotecnologie agrarie;

d)     classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;

e)     classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

f)       classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;

g)     classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;

h)    classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;

i)       classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;

l)       classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

m)  classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.

3. L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla più elevata competenza professionale.

 

ARTICOLO 13

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale:

1) classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

2) classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

b) per l'iscrizione al settore zoonomo:

1) classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;

c) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:

1) classe 1 - Biotecnologie.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni vegetali, produzioni animali, gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie;

b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo;

c) una prova pratica articolata:

1) per il settore agronomo e forestale, indirizzo agronomico, in un elaborato di pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un'opera semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico estimative ed eseguiti con <Computer Aided Design> (Cad); analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;

2) per il settore agronomo e forestale, indirizzo forestale, in un progetto di massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;

3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un'azienda zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti con l'ausilio dello strumento informatico; 

4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati anche con l'impiego dello strumento informatico;

d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia professionale. Inoltre:

1) per il settore agronomo e forestale, indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari, delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della meccanizzazione agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della principale legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare;

2) per il settore agronomo e forestale, indirizzo forestale, essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione europea; 

3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica, dell'ispezione degli alimenti di origine animale, dell'igiene degli allevamenti e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale legislazione zootecnica in Italia e nella Unione europea; 

4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale, della difesa delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni agroalimentari, dell'economia aziendale e della legislazione nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico agrario.

 

ARTICOLO 14

Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.

 

 

… omissis …

(da Capo III a Capo X – artt. da 15 a 54)

 

CAPO XI

 

ARTICOLO 55

Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale

1. Agli esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:

a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;

c) per la professione di perito agrario : classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).

3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministero della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativa della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma 5 giugno 2001

 

 

stralcio TABELLA A (prevista dall’art. 8, comma 3)

 

ALBO PROFESSIONALE

DIPLOMI UNIVERSITARI

Dottore agronomo e dottore forestale Sezione B

Biotecnologie agro-industriali

Economia e amministrazione delle imprese  agricole

Economia del sistema agroalimentare e  dell'ambiente

Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura

Produzioni animali

Produzioni vegetali

Tecniche forestali e tecnologie del legno

Viticoltura ed enologia

… omissis …

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n.169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.
GU n. 198 del 26-8-2005

testo in vigore dal 26-8-2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Omissis;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.

 

Art. 2.

Composizione dei consigli territoriali

            1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;

b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;

c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;

d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

            2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che e' parte integrante del presente regolamento.

            3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

            4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive.

            5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare e' sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la meta' piu' uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

 

Art. 3.

Elezione dei consigli territoriali

            1. L'elezione del consiglio dell'ordine e' indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui e' stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

            2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

            3. L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso e', altresi', pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. E' posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, puo' tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

            4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonche' delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

            5. In prima votazione, l'elezione e' valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con piu' di millecinquecento iscritti all'albo; la meta' degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione e' valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con piu' di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione e' valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validita' della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonche' quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

            6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti piu' seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

            7. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale e' apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonche' la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilita' del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrita', apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresi', conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza puo' votare personalmente alla seconda e terza votazione.

            8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

            9. Durante la votazione e' richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

            10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita' personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

            11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda e' deposta chiusa nell'urna.

            12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

            13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

            14. Il seggio elettorale e' aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

            15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla meta' negli ordini con meno di tremila iscritti.

            16. Il seggio e' chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

            17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

            18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione e' eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto e' eleggibile.

            19. In caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggiore anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita', il maggiore di eta'.

            20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

 

Art. 4.

Presidente del consiglio dell'ordine territoriale

            1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che e' rieleggibile.

            2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente e' tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

 

Art. 5.

Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine

            1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 e' costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

            2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive.

            3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche e' esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.

            4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

            5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine e' convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta e' redatto apposito verbale, che e' sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda e' immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

            6. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove e' altresi' stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.

            7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B e' eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto e' eleggibile.

            8. In caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggior anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita', il maggiore di eta'.

            9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.

            10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.

            11. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

 

Art. 6.

Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari

Omissis

 

Art. 7.

Consiglio nazionale dei geologi

Omissis

 

Art. 8.

Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi

Omissis

 

Art. 9.

Procedimenti disciplinari

            1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso e' composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.

            2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.

            3. In caso di parita' di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianita' di iscrizione.

            4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente piu' vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

 

Art. 10.

Abrogazioni

            1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.

            2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed e» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;

c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

d) omissis

e) omissis

f) omissis

g) omissis

 

Art. 11.

Entrata in vigore

            1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

           

            Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

            Dato a Roma, addi' 8 luglio 2005

            CIAMPI

            Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

            Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

            Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121

 

Allegato 1 - previsto dagli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1

TABELLA GENERALE

Iscritti allalbo

Numero dei componenti del Consiglio

Rappresentanti iscritti alla sezione A

Rappresentanti iscritti alla sezione B

Quota iscritti nella sezione B

1.

omissis

2.

>100 <500

9

8

7

6

5

1

2

3

4

Fino al 22%

Dal 22,01% al 33%

Dal 33,01% al 44%

Dal 44,01% in poi

3.

omissis

4.

omissis

 

Allegato 2 - previsto dallart. 5, comma 4

 

Iscritti

Voti

Fino a 100

1

Da 101 a 399

2

Da 400 a 599

3

Da 600 a 899

4

omissis

 

Allegato 3 - previsto dallart. 6, comma 2 - omissis

Allegato 4 - previsto dallart. 6, comma 3 - omissis

Allegato 5 - previsto dallart. 7, comma 2 - omissis

Allegato 6 - previsto dallart. 8, comma 3 - omissis

 

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