Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.
LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n. 152
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.
Come modificata dal DPR 8 luglio 2005, n. 169 - Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.
DECRETO 5 giugno 2001, Nr. 328
DECRETO 8 luglio 2005 Nr. 169
Disposizioni Generali
Art. 1 - Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale
1) I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui all' articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell' articolo 3.
2) Possono accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria.
Art. 2 - Attività professionale
Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione dei suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela dei paesaggio ed all'assestamento forestale;
d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità, ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, della legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe dei Ministero dei lavori pubblici;
e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;
g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei prodotti; l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela dei suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia il catasto rustico che per il catasto urbano;
n) la valutazione per la liquidazione degli usi civili e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;
o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse; p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ad ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione dei territorio rurale, agricolo e forestale;
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per le sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti dei patrimonio agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione ed il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 dei medesimo regio decreto n. 274 dei 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 delle legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.
2) I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.
3) Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.
4) L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.
Art. 3 - Esercizio della libera professione
1) Presso ciascun ordine provinciale di cui all'articolo 9 é istituito l'albo dei dottori agronomi e forestali.
2) Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 é obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo.
3) I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all'albo.
4) I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere iscritti all'albo. Nei casi in cui secondo gli ordinamenti loro applicabili, é vietato di norma l'esercizio della libera professione, l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.
5) Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano le attività professionali di cui all'articolo 2.
6) Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.
Art. 4 - Obbligo del segreto professionale
L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attività.
Art. 5 - Vigilanza sull'esercizio della professione
L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali é posto sotto la vigilanza dei Ministero di Grazia e Giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.
Il Ministero di Grazia e Giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.
Art. 6 - Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche
Gli incarichi relativi all'attività professionale sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi.
Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.
Art. 7 - Riscossione dei contributi
Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della presente legge, i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.
L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'ordine locale ed al consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.
Art. 8 - Personale del consiglio nazionale e dei consigli degli ordini
Il consiglio dell'Ordine Nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento.
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
E FEDERAZIONI REGIONALI DEGLI ORDINI
Art. 9 - Circoscrizioni territoriali
L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni Provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti. Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro ordine viciniore fissato dal consiglio nazionale.
Art. 10 - Composizione del consiglio dell'ordine
Commi 1 e 2 abrogati ai sensi dell'art. 10.2 del D.P.R. 08/07/05, n.169
La maggioranza dei componenti dei consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.
Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
Art. 11 - Cariche del consiglio - Validità delle sedute
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.
Quando il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.
Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.
Art. 12 - Attribuzioni del Presidente
Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.
Art. 13 - Attribuzioni del Cosniglio
Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
b) vigila per la tutela dei titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;
d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;
e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
g) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;
i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;
m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;
n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.
Le delibere dei consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto dei presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.
Art. 14 - Decadenza della carica di membro del consiglio.
Sostituzione
Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalita' di cui al citato art. 19. I componenti cosi' eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.
Comma 3 abrogato ai sensi dellart. 10.2 del D.P.R. 08/07/05, n.169.
Art. 15 - Scioglimento del Consiglio
Il consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.
In caso di scioglimento, le funzioni dei consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data dei provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione dei nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.
Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto dei Ministro per la Grazia e Giustizia, sentito il parere dei consiglio nazionale.
Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo un segretario e - se nel caso - un comitato di non meno di due o di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 16 - Assemblea ordinaria degli iscritti
L'assemblea è convocata dal presidente.
Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima con qualsiasi numero di intervenuti.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 17 - Assemblea per l'approvazione dei conti
L'assemblea degli iscritti nell'albo per l'approvazione dei conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.
Art. 18 - Assemblea straordinaria
Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno nonchè ogni volta che lo deliberi il consiglio o, quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo.
Nei casi suddetti il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa è convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto nell'albo.
Art. 19 - Assemblea per l'elezione del consiglio
Commi da 1 a 8 abrogati ai sensi dellart. 10.2 del D.P.R. 08/07/05, n.169.
9) Contro i risultati dell'elezione ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi dei terzo comma dell'articolo 54.
Art. 20 - Costituzione di nuovi ordini
Il Ministro per la Grazia e Giustizia, qualora il consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.
Art. 21 - Fusioni di ordini
Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro per la Grazia e Giustizia può disporre la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio nazionale.
Art. 21 bis - Federazione regionale degli ordini
1) In ogni regione è costituita la federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, con sede nei capoluogo.
2) Nelle regioni con meno di tre ordini provinciali è consentito il raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle regioni viciniori. Solo in questo caso è consentita la costituzione di federazioni interregionali, cui si applicano le norme che regolano le federazioni regionali. Le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il maggior numero di ordini.
3) Sono organi della federazione l'assemblea, il consiglio e il presidente.
4) L'assemblea è composta dai componenti dei consigli degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di componente il consiglio dell'ordine e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica.
5) Il consiglio è composto dai presidenti degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di presidente dell'ordine provinciale e vengono automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico. In caso di necessità, i presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il vicepresidente dell'ordine o, in caso di impossibilità di questi, altro consigliere dell'ordine.
6) Il presidente è nominato dal consiglio nel suo seno. In caso di impedimento, è sostituito dal più anziano per iscrizione all'albo dei consiglieri della federazione in carica. Il presidente resta in carica due anni, semprechè mantenga la qualità di componente il consiglio, ed è rieleggibile.
Art. 21 ter - Funzioni della federazione regionale
1) La federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha le seguenti funzioni:
a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
b) svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le questioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;
c) assume iniziative, con funzione di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;
e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini, sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;
f) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;
g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione.
Art. 21 quater - Funzioni degli organi della federazione regionale
1) E' di competenza dell'assemblea della federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della federazione;
b) fissare le direttive generali per l'attività della federazione;
c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.
2) L'assemblea è convocata in via ordinaria nella seconda metà di febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione dei consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine dei giorno, un numero di componenti l'assemblea non inferiore a un terzo.
3) L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno un'ora dopo, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
4) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi.
5) Ogni componente dispone di un voto.
6) Ciascun componente può farsi sostituire da altro componente l'assemblea mediante delega scritta, non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe.
7) Il consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) elegge nel suo seno il presidente;
b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e i criteri di riparto;
c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
d) delibera sull'organizzazione della federazione e dei suoi uffici nonchè sull'assunzione dei personale;
e) in generale provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali della federazione, essendo all'uopo investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
8) Le riunioni dei consiglio della federazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.
9) Il presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre, presiede le riunioni dei consiglio e dell'assemblea.
10) Il presidente è inoltre tenuto a convocare il consiglio entro quindici giorni dalla data in cui ne abbia fatta richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
Art. 22 - Ordine nazionale
Gli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico ordine nazionale.
Art. 23 - Consiglio dell'ordine nazionale
Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Comma modificato ai sensi dell'art. 10.2 del D.P.R. 08/07/05, n.169.
Commi 2 e 3 abrogati ai sensi dell'art. 10.2 del D.P.R. 08/07/05, n.169.
Art. 24 - Cariche del consiglio dell'ordine nazionale
Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario. Quando il presidente ed il vice presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.
Art. 25 - Attribuzioni del presidente dei consiglio dell'ordine nazionale
Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.
Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.
Art. 26 - Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale
Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la Grazia e Giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;
d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;
e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;
f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura dei contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;
h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi.
Art. 27 - Elezione del consiglio dell'ordine nazionale
Commi 1 a 4 abrogati ai sensi dell'art. 10.2 del D.P.R. 08/07/05, n.169.
Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per la Grazia e Giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.
Art. 28 - Incompatibilità
Commi 1 a 4 abrogati ai sensi dell'art. 10.2 del D.P.R. 08/07/05, n.169.
Art. 29 - Comunicazione delle decisioni
Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonché al Ministero di Grazia e Giustizia.
ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE
Art. 30 - Contenuto dell'albo e suoi effetti
L'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto in più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero nell'albo.
L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.
Art. 31 - Requisiti per l'iscrizione nell'albo
Per essere iscritti nell'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) essere di specchiata condotta morale;
d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale;
e) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti;
f) precisare il proprio stato giuridico professionale. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.
Art. 32 - Iscrizione - Rigetto della domanda
Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la deliberazione adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, è motivata.
Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 26, al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.
Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio.
Art. 33 - Divieto di iscrizioni in più albi - Variazioni dello stato giuridico-professionale - Trasferimenti
Non è consentita l'iscrizione in più albi provinciali dei dottori agronomi e forestali.
Nel caso di variazione dello stato giuridico professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni. Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.
Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo.
Art. 34 - Cancellazione - Sospensione per morosità
Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta dei procuratore della Repubblica presso il tribunale quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del primo comma dell'articolo 31.
L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, lettere m), essere sospeso.
La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.
Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.
Art. 35 - Reiscrizione
Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione.
Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.
Art. 36 - Comunicazioni delle deliberazioni del consiglio
Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello dei distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonché al Ministero di Grazia e Giustizia.
SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTI
Art. 37 - Responsabilità disciplinare
Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente titolo.
Art. 38 - Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
d) la radiazione.
Art. 39 - Avvertimento
L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente dei consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Entro dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 40 - Censura
La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale.
La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.
Art. 41 - Sospensione dall'esercizio professionale
La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato.
Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:
a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2, 3 del codice penale;
c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 dei codice penale.
Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.
Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.
Art. 42 - Radiazione
La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.
Importano di diritto la radiazione dall'albo:
a) la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;
b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;
c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.
Art. 43 - Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale
Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.
Art. 44 - Fatti costituenti reato
Se nei fatti oggetto dei procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.
Art. 45 - Prescrizione
L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.
Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 dei codice penale.
Art. 46 - Competenza
La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.
Se l'incolpato è membro dei consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio dell'ordine dei capoluogo dei distretto della corte di appello.
Se l'incolpato è membro dei consiglio dell'ordine dei capoluogo dei distretto della corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.
Art. 47 - Apertura del procedimento disciplinare
Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.
Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta dei procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.
Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio.
Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.
Art. 48 - Svolgimento dei procedimento disciplinare
Il presidente nomina, tra i membri dei consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.
Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti. Comma modificato ai sensi dell'art. 10.2 del D.P.R. 08/07/05, n.1695, n.169.
Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva nè dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisone dei consiglio.
Il proscioglimento è pronunciato con la formula "non essere luogo a provvedimento disciplinare".
Art. 49 - Notificazione delle decisioni
Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero di Grazia e Giustizia.
Art. 50 - Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine
L'astensione e la ricusazione dei membri dei consiglio dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice
di procedura civile, in quanto applicabili.
Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.
Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente dei consiglio ne dà notizia al consiglio nazionale, che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli atti.
Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
Art. 51 - Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale
L'astensione e la ricusazione dei membri dei consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 dei codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio nazionale.
Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente dei consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri dei consiglio dell'ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.
Art. 52 - Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione
Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinare provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.
Art. 53 - Reiscrizione dei radiati
Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reiscritti purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.
Alla reiscrizione dei radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.
Il radiato reiscritto nell'albo acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.
IMPUGNAZIONI
Art. 54 - Ricorsi avverso le decisioni dei consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare
Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.
Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.
In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale.
Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato.
Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 52, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.
Art. 55 - Poteri del consiglio dell'ordine nazionale
Il consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia dei provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.
In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.
Art. 56. - Irricevibilità del ricorso
E' irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.
Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta dei versamento della tassa prevista dall'articolo I del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.
In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.
Art. 57. - Decisione del ricorso
La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione dei giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 48, secondo comma.
La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale dei circondario ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato.
Art. 58 - Ricorso contro le decisioni dei consiglio dell'ordine nazionale
Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia d'iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, nonchè in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata.
La sentenza dei tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.
Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da un dottore agronomo e da un dottore forestale.
Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, e per ciascuna corte di appello ogni triennio sono nominati dal consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte d'appello dei distretto, quattro dottori agronomi e quattro dottori forestali , due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'ordine aventi sede nel distretto che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e di incensurata condotta, ed abbiano un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.
Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.
ONORARI, INDENNITA' E SPESE
Art. 59* - Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese
Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro per la Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste.
* = articolo abrogato ai sensi dei commi 1-4 dell'art. 9, D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
Art. 60 - Restituzione di atti e documenti
Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.
Sul reclamo del committente il presidente dei consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione dei consiglio dell'ordine che ha facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 61 - Già abilitati all'esercizio professionale
Hanno diritto di essere iscritti nell'albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie e di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.
Art. 62 - Abrogazione di norme anteriori in contrasto
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, compresa l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali.
Art. 63 - Regolamento di esecuzione
Il Governo della repubblica, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge provvede all'emanazione del relativo regolamento di esecuzione.
NOTE
AVVERTENZA
II testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 2, L 3/76
- II comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 90/1990. (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) prevede che: "Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzione destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto".
- II testo degli articoli 17 e 18 della legge n. 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) è il seguente:
Art. 17 (Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti).
- Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
- Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
- II progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
- Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
- La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.
- L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.
Art. 18 (Autorizzazione per I'inizio dei lavori).
- Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.
- Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.
- L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.
- Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.
- I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze".
Il R.D. n. 27 /1929 approva il regolamento per la professione di geometra. Si trascrive il testo degli articoli 16 e 19 del regolamento:
Art. 16 - L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:
a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini, operazioni catastali ed estimi relativi;
b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e divisione di fondi rustici;
d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a colture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. è fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessati di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;
g) stima di scorte morte, operazioni e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costruzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. è fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessati di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie, in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici".
Art. 19 - La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie.
La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera p) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente".
II testo dell'art. 1 delle norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, approvate con R.D. n. 2229/1939, è il seguente:
- Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilita possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni.
- Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire l'opera, sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazione.
- Per queste opere è prescritto l'impiego esclusivo del cemento, rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio dei lavori".
La legge n. 1086/1971 reca: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica". Si trascrive il testo dei relativi articoli 1 e 2:
Art. 1 (Disposizioni generali)
- Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.
- Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente I'effetto statico voluto.
- Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
- La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilita e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità".
Art. 2 (Progettazione, direzione ed esecuzione)
- La costruzione delle opere di cui all'art. 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
- L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
- Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo art. 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato".
DPR 30 aprile 1981, n. 350
Regolamento
di
esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della
professione
di dottore agronomo e di dottore forestale
(Gazzetta Ufficiale, 9 luglio
1981, n.
187)
Modificato
dal DPR 169/05
Articolo
unico
Articolo unico. -
É approvato
l'annesso regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3,
sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore
forestale.
REGOLAMENTO
Titolo 1
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
1. Pubblici dipendenti iscritti
nell'albo con annotazione a margine
I dottori agronomi ed i dottori
forestali impiegati dello
Stato o di altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli
ordinamenti
loro applicabili, sia di norma vietato l'esercizio della libera
professione e
che pertanto - ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 7
gennaio 1976,
n. 3 - possono iscriversi all'albo con annotazione a margine, debbono
depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico,
la
relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di
appartenenza. Per
ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine consegna
all'interessato il
timbro professionale che deve essere restituito all'espletamento
dell'incarico
stesso.
Articolo
2. Pubblici dipendenti iscritti nell'albo
senza annotazione a margine
I professionisti di cui
all'articolo precedente, ai quali,
secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia invece consentito
l'esercizio
della libera professione, debbono depositare presso la segreteria
dell'ordine
la relativa dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza: tale
dichiarazione è conservata nei rispettivi fascicoli
personali e deve essere
rinnovata entro sessanta giorni dalla sua eventuale scadenza. In caso
di
mancato rinnovo, alla scadenza, della dichiarazione di cui al primo
comma, il
consiglio dell'ordine, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno,
invita
l'interessato a provvedere al più presto e, comunque, entro
trenta giorni dalla
data del ricevimento dell'invito stesso. Trascorso inutilmente detto
termine,
il consiglio dispone l'apposizione a margine del nominativo del
professionista,
dell'annotazione di cui Art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio
1976, n.
3, dandone comunicazione all'interessato ed invitandolo a restituire,
immediatamente, il timbro professionale.
Titolo
II
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
Articolo
3. Assemblea degli iscritti
L'assemblea
degli iscritti è convocata
mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del
luogo della
riunione in prima ed in seconda convocazione e delle materie da
trattare. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito per lettera
raccomandata
almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i
sospesi
dall'esercizio professionale. Il presidente del consiglio dell'ordine,
ove il
numero degli iscritti sia superiore a trecento, può disporre
che della
convocazione di cui al comma precedente sia data notizia mediante
pubblicazione
in un giornale locale una prima volta almeno dieci giorni ed una
seconda volta
almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea. In tal caso
la
pubblicazione tiene luogo dell'avviso di cui al comma che precede.
Presidente e
segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il
segretario
del consiglio. Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente
è sostituito
dal vice presidente e qualora anche quest'ultimo ne sia impedito o sia
assente,
dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo, ovvero
- in caso di pari
anzianità - dal più anziano di età.
Nel caso di impedimento o di assenza del
segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra
i
presenti con votazione a maggioranza semplice. L'assemblea delibera, su
richiesta di almeno la metà dei presenti, a scrutinio
segreto. Il processo
verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del
presidente e
sottoscritto da entrambi.
Articolo
4. Assemblea per l'approvazione dei
conti
L'assemblea degli iscritti per
l'approvazione dei conti
preventivo e consuntivo è convocata nel mese di marzo di
ogni anno ed i
relativi documenti debbono essere depositati presso gli ordini almeno
quindici
giorni prima con facoltà per gli iscritti di prenderne
visione.
Articolo
5. Abrogato
Articolo 6. Seggio
elettorale
Il presidente, prima dell'inizio
delle operazioni di
votazione, sceglie fra gli elettori presenti due scrutatori supplenti.
Il presidente ed il segretario del
seggio, in caso di
impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal
più anziano
degli scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio
dell'ordine
designato dal presidente.
Il seggio elettorale deve essere
istituito in locale idoneo
ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità
dell'urna durante le
operazioni elettorali.
Articolo
7. Votazione
Le schede, predisposte in un unico
modello dal consiglio
dell'ordine, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del
seggio in
numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto,
immediatamente
prima dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a
ciascun
elettore al momento della votazione.
Nell'elenco degli elettori viene
presa nota degli iscritti
che hanno votato.
Nei giorni fissati per le elezioni
le operazioni di votazione
si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali
debbono
essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio
provvede a
sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché
delle schede non
ancora utilizzate.
Articolo
8. Abrogato
Articolo
9. Scrutinio
Il risultato delle elezioni e
l'avvenuta proclamazione sono
comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di
grazia e
giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.
Articolo
10. Riunione del consiglio dell'ordine
per la elezione delle cariche
Il presidente del consiglio
uscente o, nell'ipotesi
prevista dall'Art. 15 della legge, il commissario straordinario, entro
otto
giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione
delle
cariche. La riunione del consiglio è presieduta dal membro
più anziano per
iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal
più anziano di età. Le
funzioni di segretario sono esercitate dal membro più
giovane per anzianità di
iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più
giovane di età. Alla riunione
si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 11, secondo,
terzo e
quarto comma.
Articolo
11. Riunioni del consiglio dell'ordine
Il consiglio
è convocato dal
presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne è
fatta motivata
richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno una
volta ogni
sei mesi. Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la
maggioranza
dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta
dei voti
dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia
disciplinare, la
decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra
materia prevale il voto
del presidente o di chi ne fa le veci. Il verbale di ogni riunione
è redatto
dal segretario sotto la direzione del presidente, ed è
sottoscritto da entrambi.
Articolo
12. Elezioni dei consigli degli ordini
di nuova costituzione
Il commissario straordinario, dopo
aver provveduto alla
prima formazione dell'albo, lo trasmette al Ministro di grazia e
giustizia, il
quale - verificata la sussistenza del numero di iscritti necessario per
la
costituzione del nuovo ordine - incarica lo stesso commissario di
indire
l'assemblea per l'elezione del consiglio. Le funzioni di presidente e
di
segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal
commissario
e da un professionista, da esso designato, iscritto nell'albo.
Articolo
13. Fusioni di ordini
La fusione di due o più
ordini di provincie viciniori è
disposta dal Ministro di grazia e giustizia su parere del consiglio
dell'Ordine
nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo
numero di
iscritti. I presidenti degli ordini provinciali interessati
trasmettono, entro
trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di
nuova
costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli
iscritti,
nonché gli archivi degli ordini medesimi. Nei venti giorni
successivi il
presidente del consiglio dell'ordine designato convoca l'assemblea per
l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che si svolgerà
con le modalità
indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9. Entro sei mesi dalla sua
elezione, il
nuovo consiglio provvede alla pubblicazione del nuovo albo ed alla
sostituzione
delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti.
Articolo
14. Riunioni e convegni
Nell'ambito delle attribuzioni
demandategli dalla legge il
consiglio dell'ordine può promuovere riunioni, convegni,
congressi e studi
interessanti la categoria.
Titolo
III
CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
Articolo
15. Abrogato
Articolo
16. Riunioni del consiglio dell'Ordine
nazionale
Le riunioni del consiglio sono
valide se è presente la
maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza
assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale, in
materia
disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato ed,
in ogni altra
materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Articolo
17. Riunioni e convegni
Nell'ambito delle attribuzioni
demandategli dalla legge, il
consiglio dell'Ordine nazionale coordina le iniziative dei consigli
dell'ordine
previste art. 14 del presente regolamento, può organizzare
riunioni, convegni e
congressi a livello nazionale, e può disporre la
partecipazione di propri
rappresentanti a riunioni internazionali interessanti la categoria.
Titolo
IV
ISCRIZIONE NELL’ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE
Articolo
18. Requisiti per l'iscrizione
nell'albo
La domanda di iscrizione
nell'albo, redatta in carta
bollata, è diretta al consiglio dell'ordine, e va corredata
dei seguenti
documenti: 1) certificato di abilitazione all'esercizio della
professione di
dottore agronomo o di dottore forestale, o sua copia autentica: 2)
certificato
penale generale; 3) certificato di residenza; 4) dichiarazione
concernente lo
stato giuridico professionale; 5) ricevuta del versamento effettuato
presso la
segreteria dell'ordine della tassa di iscrizione fissata dal consiglio
dell'ordine. 6) ricevuta del versamento in conto corrente postale della
tassa
di concessione governativa prevista al n. 117, lettera b), della
tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, e
successive modificazioni. L'aspirante che non sia cittadino italiano,
in luogo
del certificato di cui al precedente n. 1), deve produrre attestazione
del
Ministero degli affari esteri, comprovante l'esistenza del trattamento
di
reciprocità nello Stato di appartenenza. Gli impiegati dello
Stato o di altra
pubblica amministrazione sono esonerati dalla presentazione del
certificato
penale.
Articolo
19. Divieto di iscrizione in più albi
- Trasferimenti
Non è consentita la
contemporanea iscrizione in più albi
provinciali. In caso di cambiamento di residenza l'iscritto
è tenuto a chiedere
il trasferimento dell'iscrizione nell'albo dell'ordine provinciale
competente,
dandone comunicazione con lettera raccomandata al consiglio dell'ordine
di
appartenenza entro il termine di sessanta giorni. Alla domanda di
trasferimento
dell'iscrizione va allegata una dichiarazione dell'ordine di
appartenenza,
attestante l'assenza delle circostanze indicate Art. 33, ultimo comma,
della
legge. In caso di accoglimento della domanda, l'interessato
è tenuto a
corrispondere la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio
dell'ordine nel
cui albo viene trasferito: nel nuovo albo è conservata
l'anzianità risultante
dall'albo di provenienza. Il consiglio dell'ordine di provenienza
è tenuto a
trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale
dell'interessato.
Articolo
20. Reiscrizione
Per ottenere la reiscrizione
all'albo l'interessato - oltre
a comprovare la cessazione della causa che ne aveva determinato la
cancellazione - deve dimostrare di essere tuttora in possesso degli
altri
requisiti prescritti per l'iscrizione e produrre i documenti di cui ai
numeri
5) e 6) dell'art. 18, primo comma.
Articolo
21. Tessera di riconoscimento
Il presidente del consiglio
dell'ordine, a spese
dell'iscritto nell'albo, gli rilascia una tessera di riconoscimento,
con
l'indicazione della sua situazione giuridico-professionale, ai sensi
dell'art.
3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3. La tessera munita di fotografia
recante il
timbro a secco del consiglio dell'ordine, è firmata dal
presidente e dal
segretario del consiglio ed indica il numero d'ordine di iscrizione del
titolare. Nel caso di trasferimento per cambio di residenza, il
presidente del
consiglio dell'ordine presso il quale il professionista ha ottenuto il
trasferimento rilascia all'interessato una nuova tessera di
riconoscimento: il
professionista è tenuto a restituire all'ordine di
provenienza, nel più breve
termine, la tessera precedentemente rilasciatagli.
Articolo
22. Timbro professionale
Il consiglio dell'ordine rilascia
all'iscritto nell'albo
che ne faccia richiesta, ed a spese del medesimo, un timbro recante la
denominazione dell'ordine nonché il cognome, il nome ed il
numero d'ordine di
iscrizione dell'interessato. Per il professionista iscritto all'albo
con
annotazione a margine, il timbro viene consegnato all'interessato
secondo le
modalità stabilite Art. 1. Nel caso di trasferimento per
cambio di residenza
l'iscritto deve restituire il timbro rilasciatogli dall'ordine di
provenienza e
può richiederne un altro all'ordine presso cui è
trasferito.
Titolo
V
SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Articolo
23. Sospensione dall'esercizio
professionale
La sospensione dell'iscritto
dall'esercizio professionale
comporta la restituzione al consiglio dell'ordine della tessera di
riconoscimento e del timbro professionale per tutta la durata di
esecuzione
della sanzione. Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla
restituzione di
cui al comma precedente, il consiglio dell'ordine lo invita, con
lettera
raccomandata, a provvedere al più presto: trascorsi
inutilmente quindici
giorni, il consiglio dell'ordine ne dà comunicazione al
procuratore della
Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede
l'ordine e per
conoscenza al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio
dell'Ordine
nazionale.
Articolo
24. Radiazione
La radiazione dall'albo
dell'iscritto comporta la
restituzione al consiglio della tessera di riconoscimento e del timbro
professionale. Si applica la disposizione di cui al secondo comma del
precedente Art. 23.
Articolo
25. Invito a comparire
L'invito a comparire dinanzi al
consiglio dell'ordine è
comunicato all'interessato almeno trenta giorni liberi prima della data
fissata
per la comparizione e deve contenere: 1) le generalità
dell'incolpato; 2) la
menzione circostanziata degli addebiti; 3) l'indicazione del luogo, del
giorno
e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che, in caso di
mancata
comparizione dell'incolpato, sarà proceduto in sua assenza;
4) il termine, non
inferiore a dieci giorni dalla comunicazione dell'invito, entro il
quale
l'interessato potrà prendere visione degli atti del
procedimento e presentare
memoria e documenti; 5) la data e la sottoscrizione del presidente.
Titolo
VI
IMPUGNAZIONI
Articolo
26. Ricorsi avverso le decisioni del
consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare
Il ricorso al consiglio
dell'Ordine nazionale è presentato
o notificato nel termine prescritto Art. 54 della legge al consiglio
dell'ordine competente; se ricorrente è il professionista,
all'originale in
bollo del ricorso sono allegate due copie in carta libera. Il
segretario del
consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di
presentazione,
rilasciandone ricevuta, e lo trasmette senza indugio in copia al
procuratore
della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede
l'ordine,
se ricorrente è il professionista, ovvero al professionista,
se ricorrente è il
procuratore della Repubblica. Il ricorso contiene i motivi su cui si
fonda ed è
corredato:
a)
della
indicazione degli estremi del provvedimento
impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli
estremi della
elezione cui si riferisce e, se del caso, della proclamazione del
risultato
elettorale;
b)
dai documenti
eventualmente necessari
a comprovarne il fondamento. Quando non sia proposto dal procuratore
della
Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del
versamento, eseguito
presso un ufficio del registro, della tassa stabilita Art. 1 del
decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 26,
e
successive modificazioni, e contiene l'indicazione del recapito al
quale
l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o
notificazioni da
parte del consiglio dell'Ordine nazionale. In mancanza di tale
indicazione, le comunicazioni
e le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la
segreteria del
consiglio dell'Ordine nazionale. Il ricorso e gli atti del procedimento
rimangono depositati presso il consiglio dell'ordine per un periodo non
inferiore a trenta giorni nel quale il procuratore della Repubblica e
l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre
deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi
è consentita la
proposizione di motivi aggiunti. Il consiglio dell'ordine, decorsi i
termini di
cui al comma precedente, trasmette nei quindici giorni successivi, al
consiglio
dell'Ordine nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato,
unitamente
alla prova della comunicazione di cui al secondo comma e alle proprie
conclusioni,
nonché il fascicolo degli atti con le deduzioni e i
documenti. Il consiglio
dell'Ordine nazionale, ricevuti dal consiglio dell'ordine il ricorso e
gli atti
relativi, comunica entro otto giorni al ricorrente, a mezzo di
raccomandata con
avviso di ricevimento, le conclusioni del consiglio dell'ordine,
assegnandogli
un termine non inferiore a trenta giorni per le sue repliche.
Articolo
27. Trattazione del ricorso
Decorso il termine di cui
all'ultimo comma dell'articolo
precedente, il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale nomina
entro
trenta giorni il relatore e fissa la seduta di trattazione per una data
compresa nei trenta giorni successivi. Il presidente del consiglio
dell'Ordine
nazionale, prima della nomina del relatore, può disporre le
indagini e
richiedere le notizie che ritiene opportune. In tal caso il termine di
cui al
comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente
necessario agli
adempimenti suddetti.
Articolo
28. Verbale delle sedute
Il verbale delle sedute del
consiglio dell'Ordine
nazionale, redatto dal segretario, è sottoscritto dal
presidente e dal
segretario stesso e contiene:
a)
il
giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo
la seduta;
b)
il
nome del presidente, dei membri e del segretario
intervenuti;
c)
l'indicazione
dei ricorsi esaminati;
d)
i
provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.
Articolo
29. Ricorso contro le decisioni del
consiglio dell'Ordine nazionale
Qualora nell'albo di un ordine non
risultino iscritti
dottori forestali aventi i requisiti richiesti dal quarto comma
dell'art. 58
della legge, oppure risultino in numero insufficiente per la
integrazione dei
collegi giudicanti del tribunale e della corte d'appello, il Consiglio
superiore della magistratura, o per sua delega, il presidente della
corte
d'appello del distretto sceglie dottori forestali tra gli iscritti
negli albi
di altri ordini dello stesso distretto o di altri distretti viciniori.
Titolo
VII
ONORARI, INDENNITÀ E SPESE
Articolo
30. Controversie
Il consiglio dell'ordine, prima di
procedere alla liquidazione
degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le
prestazioni
professionali svolte dagli iscritti, ha la facoltà di
sentire gli interessati e
di tentare la conciliazione.
Titolo
VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo
31. Notificazioni e comunicazioni
Salvo che non sia altrimenti
disposto le comunicazioni
prescritte dal presente regolamento sono effettuate a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancato recapito per
irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate, ad
ogni effetto, presso
la segreteria del consiglio dell'ordine per un periodo di novanta
giorni, salvo
quanto prescritto dal quarto comma dell'art. 26. Le notificazioni sono
eseguite, anche per mezzo del servizio postale, da un ufficiale
giudiziario su
richiesta della segreteria del consiglio dell'ordine.
Articolo
32. Formazione del nuovo albo
Per la formazione del nuovo albo ai sensi degli articoli 3, 30 e 31 della legge, il consiglio dell'ordine è tenuto a richiedere a ciascun iscritto dichiarazione attestante il proprio stato giuridico professionale. La richiesta viene effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed, in mancanza di risposta entro i sessanta giorni dalla data del ricevimento, il consiglio dell'ordine dispone d'ufficio la cancellazione dell'iscritto dall'albo, dandone comunicazione con lo stesso mezzo all'interessato. L'iscritto cancellato dall'albo potrà chiedere la reiscrizione, ai sensi dell'art. 35 della legge.
D.P.R. 5 giugno 2001,
n. 328 (S.O. n. 212/L alla
G.U. n. 190 del 17 agosto 2001)
Modifiche ed
integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato
e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni,
nonché della
disciplina dei relativi ordinamenti.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
…
omissis …
EMANA
il
seguente regolamento:
TITOLO
I
Norme
generali
ARTICOLO
1
Ambito
di applicazione
1.
Il presente
regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei
connessi
albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per
l'ammissione all'esame di
Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e
dottore
forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario,
biologo,
chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito
industriale,
psicologo.
2.
Le norme contenute
nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla
normativa
vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in
via esclusiva o
meno, a ciascuna professione.
ARTICOLO
2
Istituzione
di sezioni negli albi professionali
1.
Le sezioni negli
albi professionali individuano ambiti professionali diversi in
relazione al
diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il
percorso
formativo.
2.
Ove previsto dalle
disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono
istituite,
in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti
sezioni:
a)
sezione
A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea
specialistica;
b)
sezione
B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
3.
L’iscritto alla
sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può
essere iscritto alla
sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del
relativo
esame di Stato.
ARTICOLO
3
Istituzione
di settori negli albi professionali
1.
I settori
istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a
circoscritte e
individuate attività professionali.
2.
Ove previsto dalla
disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi
professionali
vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso
formativo.
3.
Il professionista
iscritto in un settore non può esercitare le competenze di
natura riservata
attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della
stessa sezione, ferma
restando la possibilità di iscrizione a più
settori della stessa sezione,
previo superamento del relativo esame di Stato.
4.
Gli iscritti in un
settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di
essere
iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire
la
relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di
Stato
limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui si
intende
accedere.
5.
Formano oggetto
dell’attività professionale degli iscritti ad un
settore della sezione A, oltre
a quelle ad esse specificatamente attribuite, anche quelle attribuite
agli
iscritti del corrispondente settore della sezione B.
ARTICOLO
4
Norme
organizzative generali
1.
Salve le
disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei
componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli
ordini
o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1 comma 1,
qualora
vengano istituite le due sezioni di cui all’articolo 2,
è ripartito in
proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero
viene
determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle
componenti e una
percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente
corrispondente
alla Sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente
spetta agli
iscritti alla Sezione A.
2.
Nell'ipotesi di
procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati
esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene
il
professionista assoggettato al procedimento.
3.
Con successivo
regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999,
n.4 e
successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e
il funzionamento
degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti
nei commi
1 e 2.
ARTICOLO
5
Esami
di Stato
1.
Coloro che hanno
titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono
accedere anche
all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito
del
tirocinio.
2.
Salvo disposizioni
speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere
generale, una
prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove
scritte
coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della
stessa
sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un
corso
realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le
università e gli ordini
o collegi professionali.
3.
Il contenuto delle
prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle
attività professionali
definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.
4.
Nulla è innovato
circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni
esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove
d'esame.
ARTICOLO
6
Tirocinio
1.
Il periodo di
tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in
parte durante il
corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni
stipulate fra gli
ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con
riferimento alle
professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione
secondaria o con
gli enti che svolgono attività di formazione professionale o
tecnica superiore.
2.
Coloro che hanno
effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono
esserne
esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati
con
decreto del ministro competente sentiti gli ordini e collegi.
ARTICOLO
7
Valore
delle classi di laurea
1.
I titoli
universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso
livello,
appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale al fini
dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico
contenuto di crediti formativi.
2.
I decreti
ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di
laurea
specialistica definiscono anche, in conformità alla
normativa vigente, la
relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento,
quali
requisiti di ammissione agli esami di Stato.
ARTICOLO
8
Salvaguardia
del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in
conformità al
precedente ordinamento
1.
Fatto salvo quanto
previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II,
coloro i
quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato
dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione
dell'articolo
17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a partecipare
agli
esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi
relativi
alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la
necessità del tirocinio
ove previsto dalla normativa previgente.
2.
Coloro i quali, ai
sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad
iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito
dell'esame di
Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello
stesso
albo.
3.
I diplomati nei
corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli
esami di
Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.
TITOLO
II
DISCIPLINA
DEI SINGOLI ORDINAMENTI
CAPO
I
ATTIVITA’
PROFESSIONALI
ARTICOLO
9
Attività
professionali
1.
L'elencazione
delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per
ciascuna professione,
non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre
professioni ai sensi
della normativa vigente.
CAPO
II
PROFESSIONE
DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE
ARTICOLO
10
Sezioni
e titoli professionali
1.
Nell'albo
professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono
istituite la sezione A e la sezione B.
2.
Agli iscritti
nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore
forestale.
3.
La sezione B è
ripartita nei seguenti settori:
a)
agronomo e
forestale;
b)
zoonomo;
c)
biotecnologico
agrario.
4.
Agli iscritti
nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a)
agronomo e
forestale iunior;
b)
zoonomo;
c)
biotecnologo
agrario.
5.
L'iscrizione
all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori
forestali è
accompagnata rispettivamente dalle dizioni <Sezione A - dottori
agronomi e
dottori forestali> e <Sezione B - agronomi e forestali
iuniores>,
<Sezione B - zoonomi>, <Sezione B - biotecnologi
agrari>.
ARTICOLO
11
Attività
professionali
1.
Formano oggetto
dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A,
ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1 comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre
alle attività
indicate ai commi 2, 3 e 4, le altre attività previste
dall'articolo 2 della
legge 10 febbraio 1992, n. 152.
2.
Formano oggetto
dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B,
settore agronomo e
forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 comma 2,
restando
immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, le
seguenti attività:
a)
la progettazione
di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali
ed
ambientali;
b)
la consulenza nei
settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali, delle
trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi
prodotti,
della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale,
della
difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del
territorio
rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;
c)
la collaborazione
alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari,
zootecnici,
forestali ed ambientali;
d)
le attività
estimative relative alle materie di competenza;
e)
le attività
catastali, topografiche e cartografiche;
f)
le attività di
assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi
tecnici
agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;
g)
il patrocinio
nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;
h)
la certificazione
di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e
forestali sia
primarie che trasformate, nonché quella ambientale;
i)
le attività di
difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e
forestali, la
lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e
valorizzazione della
biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.
3.
Formano oggetto
dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B,
settore zoonomo ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 comma 2, restando
immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente
normativa, le seguenti
attività:
a)
la pianificazione
aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali;
b)
la consulenza nei
settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della
commercializzazione dei prodotti di origine animale;
c)
la direzione di
aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura;
d)
le attività di
assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi
tecnici
del settore delle produzioni animali;
e)
la certificazione
del benessere animale;
f)
la riproduzione
animale, comprendente le attività di inseminazione
strumentale e di impianto
embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei
calori;
g)
l'esecuzione delle
terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del
medico
veterinario;
h)
le attività di
difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità
animale e dei
microrganismi.
4.
Formano oggetto
dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B,
settore
biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
1 comma
2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite
dalla vigente
normativa, le seguenti attività:
a)
la consulenza nei
settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare
riferimento
all'impiego corretto di biotecnologie;
b)
la consulenza per
la certificazione della qualità genetica dei prodotti
alimentari sia per gli
animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità
di organismi
geneticamente modificati (Ogm) nelle filiere agroalimentari;
c)
la consulenza nei
settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti
agricoli
non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di
biotecnologie;
d)
la certificazione
con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e
del controllo nella
sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli
per l'alimentazione
umana e animale;
e)
le consulenze
relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli
organismi vegetali;
f)
la consulenza per
l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie
virali,
batteriche e fungine nei vegetali;
g)
la consulenza per
il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di
tecniche
biotecnologiche innovative;
h)
le attività di
assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi
tecnici dei
settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;
i)
il patrocinio
nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.
ARTICOLO
12
Esami
di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova
1.
L'iscrizione nella
sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di
Stato.
2.
Per l'ammissione
all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea
specialistica in una delle
seguenti classi:
a)
classe
3/S - Architettura del paesaggio;
b)
classe
4/S - Architettura e ingegneria edile;
c)
classe
7/S - Biotecnologie agrarie;
d)
classe
38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
e)
classe
54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
f)
classe
74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
g)
classe
77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
h)
classe
78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;
i)
classe
79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;
l)
classe
82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
m)
classe
88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.
3.
L'esame di Stato è
articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le
prove di
esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi
argomenti
previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore
complessità
correlata alla più elevata competenza professionale.
ARTICOLO
13
Esami
di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova
1.
L'iscrizione nella
sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di
Stato.
2.
Per l'ammissione
all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in
una delle seguenti
classi:
a)
per l'iscrizione
al settore agronomo e forestale:
1)
classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale;
2)
classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
b)
per l'iscrizione
al settore zoonomo:
1)
classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni
animali;
c)
per l'iscrizione
al settore biotecnologico agrario:
1)
classe 1 - Biotecnologie.
3.
L'esame di Stato è
articolato nelle seguenti prove:
a)
una prima prova
scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni
vegetali,
produzioni animali, gestione silvocolturale, trasformazioni
agroalimentari e
biotecnologie agrarie;
b)
una seconda prova
scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo
percorso
formativo;
c)
una prova pratica
articolata:
1)
per il settore agronomo e forestale, indirizzo agronomico, in un
elaborato di
pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di
un'opera
semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico estimative
ed
eseguiti con <Computer Aided Design> (Cad); analisi e
certificazione di
qualità dei prodotti agroalimentari;
2)
per il settore agronomo e forestale, indirizzo forestale, in un
progetto di
massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie
necessarie,
corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e
certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;
3)
per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per
un'azienda
zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione
eseguiti
con l'ausilio dello strumento informatico;
4)
per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o
di
proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella
interpretazione dei risultati anche con l'impiego dello strumento
informatico;
d)
una prova orale
concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia
professionale. Inoltre:
1)
per il settore agronomo e forestale, indirizzo agronomico, essa verte
sulla
conoscenza dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed
arboree,
della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici,
vegetali e
animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo
rurale
e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni
alimentari,
delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della
meccanizzazione
agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della principale
legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare;
2)
per il settore agronomo e forestale, indirizzo forestale, essa verte
sulla
silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi
forestali dai
parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche
dell'agricoltura
montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali
selvatici,
sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e
dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane,
sulle
sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio
forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale
e sui
cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi
che
regolano il settore in Italia e nella Unione europea;
3)
per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia
generale e
delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali
zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie
di
allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica,
dell'ispezione degli alimenti di origine animale, dell'igiene degli
allevamenti
e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle
tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della
certificazione
e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine
animale, della
meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale
legislazione zootecnica in Italia e nella Unione europea;
4)
per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della
biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle
principali
caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia
generale, delle
coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale, della difesa
delle
piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni
agroalimentari, dell'economia aziendale e della legislazione nazionale
ed
europea relativa al settore biotecnologico agrario.
ARTICOLO
14
Norme
finali e transitorie
1.
Gli attuali
appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono
iscritti
nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.
2.
Coloro i quali
sono in possesso dell'abilitazione professionale al momento
dell'entrata in
vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.
3.
Coloro i quali
conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato
indetti
prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella
sezione A.
…
omissis …
(da
Capo III a Capo X – artt. da 15 a 54)
CAPO
XI
ARTICOLO
55
Professioni
di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale
1.
Agli esami di
stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e
perito
industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa
vigente
e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con
la laurea
comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le
attività
professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste
per
l'esame di Stato.
2.
Le classi di
laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:
a)
per la professione
di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
b)
per la professione
di geometra: classi 4, 7, 8;
c)
per la professione
di perito agrario : classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
d)
per la professione
di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni
attualmente
presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9
(sezione
elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed
automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria;
industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica;
materie
plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione
produzione dei
tessili; tessile con specializzazione confezione industriale;
termotecnica); la
classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione
tecnologie
alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica
nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti
fotografiche; arti
grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica
industriale); la
classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di
tessuti).
3.
Possono, altresì,
partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i
quali, in
possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per
l'iscrizione nei
rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di
istruzione e
formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministero della
pubblica
istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione
dell'articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro
semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attività
libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.
4.
Agli iscritti con
il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale
rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito
agrario
laureato, perito industriale laureato.
Il
presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativa della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di
farlo osservare.
Roma
5 giugno 2001
stralcio
TABELLA A (prevista
dall’art. 8,
comma 3)
ALBO
PROFESSIONALE |
DIPLOMI
UNIVERSITARI |
Dottore
agronomo e dottore forestale Sezione B |
Biotecnologie
agro-industriali Economia
e amministrazione delle imprese
agricole Economia
del sistema agroalimentare e
dell'ambiente Gestione
tecnica e amministrativa in agricoltura Produzioni
animali Produzioni
vegetali Tecniche
forestali e tecnologie del legno Viticoltura
ed enologia |
…
omissis … |
|
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005,
n.169
Regolamento per il
riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.
GU n. 198 del 26-8-2005
testo in vigore dal 26-8-2005
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Omissis;
E
m a n a
il
seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1.
Le disposizioni di cui
al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e
dottori
forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori,
degli
assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei
geologi e
degli ingegneri.
Art.
2.
Composizione dei
consigli
territoriali
1. Fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 6 e 8 del
presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui
all'articolo 1
sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei
rispettivi albi pari a:
a)
sette, se il numero
complessivo degli iscritti non supera cento;
b)
nove, se il numero
complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
c)
undici, se il numero
complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
d)
quindici, se il numero
complessivo degli iscritti supera millecinquecento.
2. I predetti consigli sono
composti secondo quanto
previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che e' parte integrante
del
presente regolamento.
3. I consiglieri
rappresentano tutti i professionisti
appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione
di
sezioni o settori di appartenenza.
4. I consiglieri restano in
carica quattro anni a partire
dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata
in vigore
del presente regolamento, non possono essere eletti per piu' di due
volte
consecutive.
5. Il consigliere che per
qualsiasi motivo sia venuto a
mancare e' sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla
medesima
sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la meta'
piu' uno
dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.
Art.
3.
Elezione dei consigli
territoriali
1. L'elezione del consiglio
dell'ordine e' indetta dal
consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza,
mediante l'avviso
di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo
giorno
feriale successivo a quello in cui e' stata indetta l'elezione
medesima. In
caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.
2. Il consiglio dell'ordine
uscente rimane in carica sino
all'insediamento del nuovo consiglio.
3. L'avviso di convocazione
e' spedito a tutti gli
iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione,
per posta
prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno
dieci
giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso e',
altresi',
pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio
nazionale. E' posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo
dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti
superi i
cinquecento, puo' tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la
notizia della
convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.
4. L'avviso di cui al comma 3
contiene l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni
di voto, nonche'
delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni
alla
data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di
riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.
5. In prima votazione,
l'elezione e' valida se ha votato
un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con piu' di
millecinquecento iscritti
all'albo; la meta' degli aventi diritto, per gli ordini con meno di
millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione e'
valida
se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con piu' di
millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per
gli
ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza
votazione,
l'elezione e' valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della
validita' della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel
periodo
di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonche' quelle
pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.
6. Gli iscritti nell'albo
esercitano il diritto di voto
presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine.
Qualora
siano istituiti piu' seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne
debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso,
entro
l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.
7. E' ammessa la votazione
mediante lettera raccomandata,
ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore
richiede
alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima
della
chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una
busta
chiusa, sulla quale e' apposta la firma del votante autenticata nei
modi di
legge, nonche' la dichiarazione che la busta contiene la scheda di
votazione,
all'ordine, che la conserva sotto la responsabilita' del presidente. Il
presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla
chiusura
della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il
presidente
del seggio, verificata e fattane constatare l'integrita', apre la
busta, ne
estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia
raggiunto
il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del
calcolo del
quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresi', conto
nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto
per
corrispondenza puo' votare personalmente alla seconda e terza votazione.
8. Il consiglio, con la
delibera che indice le elezioni,
sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il
vice-presidente,
il segretario ed almeno due scrutatori.
9. Durante la votazione e'
richiesta la presenza di
almeno tre componenti del seggio.
10. L'elettore viene ammesso
a votare previo accertamento
della sua identita' personale, mediante l'esibizione di un documento di
identificazione
ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
11. L'elettore ritira la
scheda elettorale, che prevede
un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere.
L'elettore vota in
segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del
candidato
o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono
candidati ai
sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati
dopo
quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda
e'
deposta chiusa nell'urna.
12. Le candidature vanno
indicate al consiglio
dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima
votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione
presso i
seggi per l'intera durata delle elezioni.
13. Nel caso in cui non sia
stato raggiunto il quorum, il
presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate
al
seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il
giorno
feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai
fini del
calcolo del quorum della successiva votazione.
14. Il seggio elettorale e'
aperto, in prima votazione,
per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente
consecutivi; in seconda
votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali
immediatamente
consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci
giorni
feriali immediatamente consecutivi.
15. I tempi della seconda e
terza votazione di cui al
comma 14 sono ridotti alla meta' negli ordini con meno di tremila
iscritti.
16. Il seggio e' chiuso dalle
ore 22.00 alle ore 9.00.
Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara
chiusa la votazione.
Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio,
assistito da due
scrutatori, procede allo scrutinio.
17. Risultano eletti, per
ciascuna sezione, coloro che
hanno riportato il maggior numero di voti.
18. Nel caso in cui non siano
state presentate
candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun
iscritto
alla medesima sezione e' eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla
sezione B, tutti
i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel
caso in
cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla
sezione A,
ciascun iscritto e' eleggibile.
19. In caso di parita' e'
preferito il candidato che
abbia maggiore anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che
abbiano
uguale anzianita', il maggiore di eta'.
20. Il presidente del seggio
centrale proclama il
risultato delle elezioni e ne da' immediata comunicazione al Ministero
della giustizia.
Art.
4.
Presidente del
consiglio
dell'ordine territoriale
1. Il consiglio dell'ordine
elegge tra i propri
componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che e'
rieleggibile.
2. Il presidente ha la
rappresentanza dell'ordine, di cui
convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista
dall'ordinamento professionale.
Il presidente e' tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della
maggioranza
dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti
all'albo.
Art.
5.
Composizione,
elezione e
presidenza del consiglio nazionale dell'ordine
1. Fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 6, 7 e 8
del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui
all'articolo 1 e' costituito da quindici componenti, che restano in
carica
cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati,
ripartiti
tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla
sezione 4
della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il
consiglio
uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.
2. I consiglieri del
consiglio nazionale rappresentano
tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini
territoriali, sono
eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di
appartenenza e, a
far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono
essere
eletti per piu' di due volte consecutive.
3. Le cariche di consigliere
nazionale e di consigliere
del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle
due
cariche e' esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza
di
opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio
nazionale.
4. Secondo quanto previsto
dalla tabella di cui
all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un
voto per
ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed
un voto
ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni
trecento
iscritti da seicento iscritti ed oltre.
5. All'elezione del consiglio
nazionale si procede presso
ciascun ordine territoriale. A tale fine e' convocata un'apposita
seduta di consiglio,
che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che
intende
eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai
sensi
del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta e' redatto
apposito
verbale, che e' sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato
ed il presidente
dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda,
predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a
quello
dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero
di voti
spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi
indicati
dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda e'
immediatamente
trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella
scheda
sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.
6. Le candidature sono
comunicate al consiglio nazionale,
che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno
stabilito nell'avviso
di convocazione dal Ministero della giustizia, ove e' altresi'
stabilito il
giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.
7. Nel caso in cui non siano
state presentate candidature
da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla
sezione B e'
eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i
consiglieri sono
eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non
siano state
presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun
iscritto e'
eleggibile.
8. In caso di parita' e'
preferito il candidato che abbia
maggior anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano
uguale anzianita',
il maggiore di eta'.
9. Alla sostituzione del
consigliere che, per qualsiasi
motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un
periodo
di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive
da svolgersi
ai sensi del presente regolamento.
10. Il consiglio nazionale
elegge tra i propri componenti
un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.
11. Al presidente del
consiglio nazionale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.
Art.
6.
Consiglio dell'ordine
e
consiglio nazionale degli attuari
Omissis
Art.
7.
Consiglio nazionale
dei
geologi
Omissis
Art.
8.
Consiglio dell'ordine
e
consiglio nazionale dei biologi
Omissis
Art.
9.
Procedimenti
disciplinari
1. Fatto salvo quanto
previsto dai singoli ordinamenti professionali
per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare
ai
sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio
di tale
funzione esso e' composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del
professionista assoggettato al procedimento.
2. Ove il numero dei
consiglieri iscritti alla sezione B
dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica
in composizione
monocratica.
3. In caso di parita' di
voti, prevale quello del
consigliere con maggiore anzianita' di iscrizione.
4. In mancanza di consiglieri
iscritti alla sezione B
dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente piu'
vicino, che abbia
tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa
sezione
dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale
criterio
risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla
sezione B
degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale
appartiene
l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla
sezione
A.
Art.
10.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente
regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le
seguenti
disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944,
n. 382:
articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo,
secondo,
limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3;
articolo
4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e
sono»
fino alla parola «professione»,
e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo
13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a)
articolo 10,
commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1,
2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed
e»
alla parola «anni»,
commi secondo e terzo; articolo 27, commi
primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma
secondo, dalle
parole «;
in caso»
alla parola «incolpato»,
della legge 7 gennaio 1976, n. 3;
b)
articolo 5; l'articolo
6, comma primo, dalla parola «effettivi»
alla parola «due»,
commi secondo e terzo; articolo 7, commi primo e terzo; articolo
8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto
del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;
c)
articolo 14; articolo
27, comma primo, dalle parole «alla
elezione»
alle parole «centrale
ed»,
del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;
d)
omissis
e)
omissis
f)
omissis
g)
omissis
Art.
11.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento
entra in vigore il giorno
stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 luglio
2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca
Castelli, Ministro della
giustizia
Visto,
il Guardasigilli:
Castelli
Registrato
alla Corte dei
conti il 22 agosto 2005
Ufficio
di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 5, foglio n. 121
Allegato
1 - previsto
dagli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1
TABELLA
GENERALE |
|||||
Iscritti
all’albo |
Numero
dei componenti del Consiglio |
Rappresentanti
iscritti alla sezione A |
Rappresentanti
iscritti alla sezione B |
Quota
iscritti nella sezione B |
|
1. |
omissis… |
… |
… |
… |
… |
2. |
>100
<500 |
9 |
8 7 6 5 |
1 2 3 4 |
Fino
al 22% Dal
22,01% al 33% Dal
33,01% al 44% Dal
44,01% in poi |
3. |
omissis… |
… |
… |
… |
… |
4. |
omissis… |
… |
… |
… |
… |
Allegato
2 - previsto dall’art.
5, comma 4
Iscritti |
Voti |
Fino
a 100 |
1 |
Da
101 a 399 |
2 |
Da
400 a 599 |
3 |
Da
600 a 899 |
4 |
omissis… |
… |
Allegato
3 - previsto dall’art.
6, comma 2 - omissis
Allegato
4 - previsto dall’art.
6, comma 3 - omissis
Allegato
5 - previsto dall’art.
7, comma 2 - omissis
Allegato
6 - previsto dall’art. 8, comma 3 -
omissis
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